Regolamento
Art. 15
In vigore dal 20 dic 1927
Nel caso di rifiuto di autorizzazione, le domande non possono essere rinnovate se non è trascorso un anno dalla notifica del rifiuto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-15