Regolamento

Art. 14

In vigore dal 20 dic 1927
L'esportatore autorizzato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte delle organizzazioni sindacali di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, decade dal diritto all'uso del marchio. Le Federazioni provinciali degli agricoltori e dei commercianti devono comunicare all'Istituto nazionale per la esportazione i nomi degli esportatori autorizzati che cessino di far parte della Federazione, entro il termine di quindici giorni dalla cessazione. In seguito alla comunicazione, l'Istituto nazionale per la esportazione notifica immediatamente all'interessato la decadenza dell'autorizzazione, diffidandolo dall'usare il marchio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo