Regolamento
Art. 3
In vigore dal 20 dic 1927
Chiunque voglia essere autorizzato all'uso del marchio nazionale, deve farne domanda all'Istituto nazionale per l'esportazione.
La domanda deve contenere:
1° la denominazione della ditta richiedente con l'indicazione delle generalità e del domicilio, se si tratti di persona singola, della ragione sociale o denominazione e della sede, se si tratti di società o di associazione o consorzio;
2° l'indicazione della qualità di produttore o commerciante;
3° l'indicazione dei prodotti, per i quali si vuole ottenere l'autorizzazione;
4° l'indicazione dei principali luoghi di produzione, deposito, vendita e destinazione dei prodotti;
5° l'indicazione delle referenze commerciali e bancarie del richiedente all'interno e all'estero.
Alla domanda devono essere allegati:
il certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali di cui all' della legge, o, eventualmente, nel caso previsto dall'ultimo capoverso dello stesso articolo, il certificato che comprovi come lo straniero non abbia il periodo di residenza in Italia prescritto per far parte delle organizzazioni sindacali;
il certificato d'iscrizione nel registro delle ditte dell'Ufficio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione il richiedente ha la propria sede, qualora vi sia obbligo di denuncia a norma dell' della legge 18 aprile 1926, n. 731; detto certificato deve contenere tutte le indicazioni contenute nella denuncia;
la riproduzione dell'eventuale marchio privato usato dal richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-3