Regolamento
Art. 4
In vigore dal 20 dic 1927
Le sedi secondarie e le rappresentanze in Italia di società o ditte estere possono ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio quando le persone che le dirigono o le amministrano o altrimenti le rappresentano nello Stato ne facciano domanda a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-4