Regolamento
Art. 5
In vigore dal 20 dic 1927
La domanda e i documenti di cui all' devono essere presentati all'Ufficio provinciale dell'economia del luogo in cui il richiedente ha la propria sede o domicilio, che li trasmette, con suo rapporto informativo nel termine di cinque giorni dalla data di presentazione, all'Istituto nazionale per l'esportazione.
L'Istituto ha facoltà, ricevuta la domanda, di richiedere ogni altro documento che ritenga opportuno esaminare, ai fini dell'autorizzazione.
In caso d'incompleta o irregolare documentazione, l'istituto può invitare il richiedente a farne il completamento o la rettifica entro il termine dall'Istituto stesso assegnato. Trascorso detto termine, la domanda si considera come non presentata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-5