Regolamento

Art. 7

In vigore dal 20 dic 1927
L'Istituto rilascia un attestato dell'avvenuta autorizzazione. L'autorizzazione viene comunicata agli Uffici provinciali dell'economia nelle cui circoscrizioni l'esportatore ha sede o domicilio o possiede filiali, succursali, agenzie, stabilimenti commerciali o aziende agricole, perché l'annotino nel registro delle ditte di cui all' della legge 18 aprile 1926, n. 731, se l'esportatore vi risulti iscritto, e la pubblichino nell'albo. L'autorizzazione viene pure comunicata: al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane); al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie); alla Federazione provinciale degli agricoltori o a quella dei commercianti che l'annotano in apposito registro. L'autorizzazione viene inoltre pubblicata all'interno e all'estero a cura dell'Istituto nazionale per l'esportazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-7

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