Regolamento

Art. 29

In vigore dal 20 dic 1927
La sospensione e la revoca dall'uso del marchio producono effetto dal giorno successivo a quello della loro notifica all'interessato. Esse sono comunicate, per la relativa pubblicazione, agli enti ed amministrazioni di cui all' del presente regolamento ed alla prefettura nella cui circoscrizione l'esportatore ha il domicilio o la sede.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-29

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