Regolamento
Art. 25
In vigore dal 20 dic 1927
Le deliberazioni sono notificate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notificazione si ha per compiuta nel giorno della consegna della lettera raccomandata. La notificazione si ha altresì come compiuta in caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-25