Regolamento
Art. 22
In vigore dal 20 dic 1927
La Commissione ed il Comitato dei ricorsi seno convocati di regola una volta al mese, d'ordine dei rispettivi presidenti.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali che manchino a tre sedute successive, senza giustificati motivi, decadono dall'ufficio.
Dell'avvenuta decadenza l'Istituto nazionale per l'esportazione dà notizia alle organizzazioni sindacali competenti, che procederanno alla surrogazione dei membri decaduti, a norma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-22