Regolamento

Art. 23

In vigore dal 20 dic 1927
Le deliberazioni siano valide quando siano presenti almeno tre membri della Commissione o del Comitato. Esse avranno luogo a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni sono motivate, salvo quanto è disposte al primo comma dell' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, per le deliberazioni relative alle richieste di autorizzazione all'uso del marchio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo