Regolamento
Art. 26
In vigore dal 20 dic 1927
Il presidente della Commissione ed il presidente del Comitato dei ricorsi sono autorizzati ad emanare le disposizioni di carattere interno per il funzionamento degli organi che presiedono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-26