Regolamento
Art. 30
In vigore dal 20 dic 1927
Le deliberazioni previste dall' del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dovranno essere munite della formula di esecutorietà stabilita dall'art. 556 del Codice di procedura civile.
Il pagamento della pena pecuniaria di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e delle spese di cui allo stesso del R. decreto-legge su indicato, deve essere fatto entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione, con vaglia postale o assegno bancario intestato all'Istituto nazionale per l'esportazione.
L'effetto liberatorio è subordinato alla ricezione o all'incasso dell'effetto.
In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al precedente comma, l'Istituto nazionale per l'esportazione provvederà alla esecuzione forzata, secondo le norme del Codice di procedura civile.
Storico versioni
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