Regolamento
Art. 35
In vigore dal 20 dic 1927
Le bollette di spedizione, le lettere di vettura, le polizze di carico ed i relativi allegati ed ogni altro documento commerciale devono essere presentati ad ogni richiesta degli ispettori incaricati del controllo.
Agli effetti del precedente comma, sono tenuti alla presentazione l'esportatore o altrimenti l'institore, i vettori, il possessore della lettera di vettura della polizza di carico il capitano della nave e tutti coloro che comunque detengono la merce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-35