Regolamento

Art. 38

In vigore dal 20 dic 1927
I processi verbali da compilarsi in esecuzione dei due precedenti articoli devono contenere: a) la data ed il luogo dell'accertamento; b) le generalità della persona incaricata dell'ispezione; del proprietario o detentore o venditore della merce o del suo rappresentante, dei successivi acquirenti o destinatari della merce fino all'ultimo, del reclamante nonché degli agenti di polizia giudiziaria e dei testi, ove siano intervenuti; c) la descrizione dei locali in cui la merce si trova, con tutte le indicazioni atte ad identificare la partita cui si riferisce il verbale; d) l'indicazione dei fatti e degli accertamenti che danno luogo alla denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di delitto o contravvenzione, o che danno luogo alla denuncia alla Commissione competente per l'applicazione delle sanzioni, nel caso in cui ricorrano le inosservanze previste dall' della legge 23 giugno 1927, n. 1272; e) l'indicazione dell'autorità giudiziaria cui viene fatta la denuncia nel caso di delitto o contravvenzione; f) le osservazioni dell'interessato o di chi lo rappresenti, ove siano presenti; g) la dichiarazione che il verbale è stato letto e firmate dall'interessato o da chi lo rappresenti o dell'eventuale loro rifiuto a firmare; h) le firme degli intervenuti. Il verbale e la denuncia all'autorità giudiziaria vengono fatti nei confronti del detentore della merce, il quale deve indicare da chi l'ha ricevuta o comprata, esibendo i documenti del caso, i cui estremi debbono essere citati nel verbale. Il verbale e la denuncia devono essere fatti a carico dei precedenti proprietari o detentori quando vi siano sufficienti motivi per dubitare che essi siano responsabili del reato. Qualora la merce sia in corso di trasporto sulle ferrovie dello Stato il verbale è elevato nei confronti dello speditore. Il verbale e la denuncia alla Commissione vengono fatti nei confronti dell'esportatore responsabile delle inosservanze previste dall' della legge 23 giugno 1927, n. 1272. I verbali saranno accompagnati da ogni elemento di prova eventualmente raccolto dall'ispettore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-38

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