Regolamento
Art. 42
In vigore dal 20 dic 1927
Gli esportatori che abbiano spedito merce conforme alle prescrizioni sull'uso del marchio nazionale, possono richiedere l'assistenza tecnica degli ispettori all'estero. Questi sono tenuti a corrispondere alle richieste stesse e a rilasciare agli esportatori certificati o dichiarazioni che attestino l'osservanza delle norme sull'uso del marchio nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-42