Regolamento
Art. 40
In vigore dal 20 dic 1927
Ai fini della tutela del marchio nazionale, gli ispettori all'estero sono autorizzati a rappresentare l'Istituto nazionale per l'esportazione dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato in cui esercitano le loro funzioni.
Gli addetti commerciali, gli uffici consolari, le Camere di commercio italiane all'estero, devono raccogliere i reclami e le richieste presentati dai ricevitori della merce, dandone immediata comunicazione all'ispettore più vicino, nel luogo in cui ha sede.
I reclami e le richieste possono anche essere direttamente presentati agli ispettori.
Questi procedono alle inchieste del caso, previo accertamento della data di arrivo della merce e dello stato dell'imballaggio in rapporto al suo confezionamento originario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-40