Regolamento
Art. 36
In vigore dal 20 dic 1927
Qualora dal sopraluogo o dalla visita eseguiti all'interno risultino accertati gli estremi dei delitti di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, l'ispettore compila apposito verbale, procedendo al sequestro della merce a norma dell'articolo 166 del Codice di procedura penale.
Ove le cose sequestrate non possano essere asportate per essere date in consegna al cancelliere a norma dell'art. 245 del Codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria nomina un custode, che può essere lo stesso proprietario o detentore, con l'obbligo di conservarle e di presentarle a richiesta dell'autorità giudiziaria stessa.
Per quanto riguarda le merci in corso di trasporto, verranno presi accordi con le autorità ferroviarie, sia circa la pronta liberazione dei carri, sia circa l'eventuale custodia delle merci.
Se la merce non possa essere custodita senza pericolo di deterioramento, l'autorità, giudiziaria può, a richiesta dell'ispettore, disporne la vendita. Il prezzo sarà versato alla Cassa depositi e prestiti.
In caso di condanna, le merci, ovvero il prezzo ricavato dalla vendita, serviranno a garantire i diritti dell'erario, dell'Istituto nazionale per l'esportazione e dei terzi, fermo il privilegio del vettore sulle cose oggetto del trasporto sancito dall'art. 412 del Codice di commercio.
Qualora dal sopraluogo o dalla visita, eseguiti all'interno risultino accertati gli estremi della contravvenzione alle prescrizioni emanate in forza dell' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e dell' del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, l'ispettore compila apposito verbale procedendo, nel caso di merce spedita da un esportatore autorizzato, all'annullamento del marchio sull'intera partita.
Le disposizioni di cui al presente articolo e agli valgono anche per i funzionari doganali e ferroviari e per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria incaricati, a norma, dell' del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756 su citato, di accertare la contravvenzione di cui allo stesso articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-36