Regolamento

Art. 41

In vigore dal 20 dic 1927
Gli accertamenti degli ispettori all'estero devono aver luogo nei limiti e nei modi consentiti dalle leggi e dalle autorità del luogo. Qualora l'ispettore accerti all'estero alcuno dei delitti di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dovrà darne comunicazione, con rapporto in duplice originale, all'Istituto nazionale per l'esportazione e, ricevutane autorizzazione, denunciarli all'autorità giudiziaria dello Stato in cui ha sede, se i reati vi sono perseguibili. In caso di urgenza, potrà procedere subito alla denuncia salvo a darne immediata comunicazione all'Istituto nazionale per l'esportazione. Questo, ove si tratti di reato punibile anche nel Regno, trasmetterà copia del rapporto all'autorità giudiziaria. Qualora l'ispettore accerti all'estero la contravvenzione di cui all' del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, redigerà apposito rapporto in duplice originale, inviandolo all'Istituto nazionale per l'esportazione. Questo ne trasmette un esemplare all'autorità giudiziaria. Qualora infine l'ispettore accerti all'estero le infrazioni di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, redigerà apposito rapporto in duplice originale, inviandolo all'Istituto nazionale per l'esportazione. I rapporti previsti dal presente articolo conterranno le indicazioni di cui al 1° comma dell' del presente regolamento e, qualora le circostanze lo consentano, saranno accompagnati da appositi processi verbali e da ogni elemento di prova eventualmente raccolto dall'ispettore. Copia dei rapporti e degli eventuali processi verbali viene consegnata o spedita, all'addetto commerciale e al console del luogo in cui viene fatto l'accertamento, nonché alla persona o ente nei cui confronti i rapporti o verbali furono elevati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-41

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