Regolamento
Art. 44
In vigore dal 20 dic 1927
Le somme riscosse sono, dalle dogane, versate alle sezioni di tesoreria che ne attribuiranno l'importo ad apposita contabilità speciale intestata all'Istituto nazionale per l'esportazione.
Alla fine di ogni mese, le sezioni di tesoreria preleveranno il 3 per cento delle somme introitate e le verseranno con imputazione al capitolo «Entrate eventuali diverse dei Ministeri» e, per la somma rimanente emetteranno, sulla sezione della Tesoreria di Roma, vaglia del Tesoro a favore dell'Istituto nazionale per l'esportazione predetto, da estin-guersi mediante accreditamento in conto corrente della Banca d'Italia sede di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-44