Regolamento
Art. 33
In vigore dal 20 dic 1927
Gli ispettori all'interno e all'estero:
sorvegliano sull'uso del marchio nazionale eseguendo ispezioni ed inchieste;
denunciano all'autorità giudiziaria italiana o estera coloro che, senza esserne autorizzati, usano del marchio;
denunciano ugualmente all'autorità giudiziaria italiana gli esportatori autorizzati e non autorizzati che contravvengono alle prescrizioni emanate in forza dell' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e dell' del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;
denunciano infine alla Commissione di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, gli esportatori che, pur essendo autorizzati, incorrono nelle inosservanze di cui all' della legge stessa;
esercitano ogni altra funzione loro conferita dal presente regolamento o dall'Istituto nazionale per l'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-33