Regolamento
Art. 6
In vigore dal 20 dic 1927
L'autorizzazione produce effetto dal decimo giorno dalla notifica della deliberazione della Commissione o del Comitato dei ricorsi e s'intende concessa soltanto per i prodotti indicati nella deliberazione stessa.
L'autorizzazione ad usare del marchio per altri prodotti può ottenersi, da un esportatore autorizzato, mediante la presentazione di una domanda suppletiva con le indicazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell' del presente regolamento. L'Istituto può richiedere all'esportatore tutte le altre indicazioni che a suo giudizio ritenesse indispensabili per dar corso a tale domanda suppletiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-6