Regolamento

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1927
L'applicazione del marchio nazionale di esportazione a prodotti o categorie di prodotti è subordinata all'emanazione delle norme speciali di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, o dei provvedimenti di cui all' della legge stessa e all' del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756. Tali norme o provvedimenti debbono indicare la data a decorrere dalla quale l'uso del marchio è autorizzato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-2

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