Regolamento

Art. 8

In vigore dal 20 dic 1927
Quando sedi secondarie e rappresentanze in Italia di società o ditte estere abbiano ottenuto l'autorizzazione all'uso del marchio, coloro che le dirigono o amministrano o altrimenti le rappresentano nello Stato sono personalmente e solidalmente responsabili con le stesse società o ditte dell'osservanza delle norme stabilite dalla legge 23 giugno 1927, n. 1272, dal R. decreto-legge 12 agosto 1927; n. 1756, e dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-8

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