Regolamento
Art. 11
In vigore dal 20 dic 1927
Il fallimento, la cessazione dall'esercizio del commercio in genere delle ditte, società, associazioni, o consorzi autorizzati, la cessazione del commercio di singoli prodotti per la cui esportazione è autorizzato l'uso del marchio, il trasferimento, per atto tra vivi, dell'azienda agricola o ditta dell'esportatore, importano la contemporanea decadenza di diritto dalla facoltà di usare il marchio.
Chiunque rappresenti, al momento della cessazione del trasferimento, l'azienda agricola o la ditta, società, associazione o consorzio, deve dare, con lettera, raccomandata, entro il termine di quindici giorni, avviso dell'avvenuta cessazione o trasferimento all'Istituto nazionale per l'esportazione. In caso di fallimento l'obbligo dell'avviso spetta nello stesso termine al curatore.
L'Istituto procede alle notifiche ed alle pubblicazioni di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-11