Regolamento
Art. 28
In vigore dal 20 dic 1927
I reclami, rapporti, verbali, ed in genere qualunque denunzia di violazione dell' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, o delle prescrizioni emanate in forza dell' della legge stessa e dell' del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, anche quando la violazione delle prescrizioni sia commessa da esportatori autorizzati all'uso del marchio, sono trasmessi per competenza all'autorità giudiziaria, insieme con gli atti relativi.
I reclami, rapporti, verbali che possano dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall' della legge su indicata, sono portati, con le forme di cui all' del presente regolamento, a conoscenza dell'interessato che ha facoltà, entro il termine assegnatogli, di prendere visione degli elementi addotti a suo carico e di presentare deduzioni scritte.
Storico versioni
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