Regolamento

Art. 27

In vigore dal 20 dic 1927
Ai membri della Commissione e del Comitato estranei alle amministrazioni dello Stato è corrisposta, per ogni giorno di sedute, una medaglia di presenza di lire cinquanta. A coloro di tali membri che non risiedono nel luogo delle riunioni, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, è corrisposta una diaria di lire cento. Ai funzionari dello Stato, membri della Commissione o del Comitato, si applicano le disposizioni vigenti per il personale dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-27

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