Regolamento
Art. 20
In vigore dal 20 dic 1927
I rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e della Confederazione nazionale fascista dei commercianti in seno alla Commissione ed al Comitato dei ricorsi di cui all' della legge, devono essere designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, fra persone appartenenti rispettivamente al ceto dei produttori esportatori e dei commercianti esportatori di prodotti ortofrutticoli. Un mese prima che essi decadano dal mandato, le organizzazioni sindacali procederanno alla loro riconferma o ad altre nomine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-20