Regolamento
Art. 19
In vigore dal 20 dic 1927
L'esportatore autorizzato che venda in Italia merce munita del marchio nazionale, deve rilasciare al compratore, perché venga presentata alle autorità ferroviarie per ogni successiva spedizione, una fattura di origine che contenga l'indicazione della data e del numero di autorizzazione all'uso del marchio.
La merce venduta deve inoltre risultare chiusa con suggelli speciali dell'esportatore autorizzato che garantiscano la non apertura degli imballaggi da parte di successivi acquirenti.
Qualora la merce venduta in Italia risulti non rispondente ai requisiti prescritti, l'infrazione è a carico dell'esportatore autorizzato che l'abbia venduta, se i suggelli risultano intatti o non apposti affatto all'atto della vendita, è a carico del compratore se i suggelli risultano, in qualunque modo, manomessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-19