Regolamento›Titolo VIII
Art. 38
In vigore dal 1 ott 1991
Salvo quanto fosse disposto da convenzioni internazionali, le disposizioni dell' del presente regolamento e quelle relative ai prodotti di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono estese, in quanto sono applicabili, ai prodotti stessi, provenienti dall'estero e destinati alla vendita nel Regno.
Il deposito speciale per tali prodotti, prescritto dall' del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, deve funzionare sotto la responsabilità, di un dottore in medicina, o in veterinaria quando trattisi esclusivamente di prodotti ad uso veterinario, abilitato all'esercizio della professione nel Regno e regolarmente iscritto nell'albo professionale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-38