Regolamento›Titolo IX
Art. 40
In vigore dal 1 ott 1991
Ai Componenti la Commissione di, cui all'articolo precedente, esclusi i funzionari dello Stato chiamati a farvi parte in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata una medaglia di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
Ai componenti medesimi, qualora non appartengono al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, e non risiedano a Roma, spetta altresì, il rimborso delle spese di viaggio e la indennità giornaliera, di soggiorno in L. 70. Ai componenti che appartengono al personale predetto sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Le spese anzidette graveranno sul fondo di cui all' lettera b) n. 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-40