Regolamento›Titolo VIII
Art. 37
In vigore dal 1 ott 1991
Con decreto del Ministro per l'interno, sentito i1 Consiglio superiore di sanità, saranno indicati i prodotti di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, che dovranno essere sottoposti al controllo obbligatorio preventivo di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-37