RegolamentoTitolo IX

Art. 39

In vigore dal 1 ott 1991
È istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione centrale consultiva perle specialità medicinali, il cui parere è prescritto, oltre che nei casi previsti dagli : 1° in caso di diniego della registrazione delle specialità medicinali richiesta agli effetti degli del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n.1732, o di revoca della registrazione agli effetti dell' del decreto medesimo; 2° in caso di diniego o di revoca dell'autorizzazione a fabbricare per la vendita i prodotti di cui all' del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732. La Commissione inoltre dà il suo parere in tutti gli altri casi, nei quali viene richiesto dal Ministro per l'interno. Ne fanno parte di diritto: il direttore generale della sanità pubblica; il direttore generale del demanio e delle tasse e il direttore generale delle dogane; il direttore generale del commercio; due ispettori generali farmacisti del Ministero dell'interno; un esperto di materia giuridico-imministrativa del Ministero dell'interno; e concorrono a comporla: due dottori in medicina; due dottori in chimica o in chimica e farmacia; un dottore in zooiatria; due industriali produttori di specialità medicinali e, due industriali produttori dei prodotti di cui all'art.12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana; due farmacisti esercenti, designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti. I componenti elettivi sono nominati dal Ministero dell'interno, durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per un triennio. Il presidente è nominato dal Ministro per l'interno, tra i Componenti di nomina ministeriale, per un anno, e può essere confermato di anno in anno fino a compimento del triennio. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-39

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