Regolamento›Titolo VIII
Art. 34
In vigore dal 1 ott 1991
Il decreto del Ministero dell'interno che autorizza la preparazione a scopo di vendita di uno o più prodotti di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, deve contenere:
1° il nome dell'istituto che viene autorizzato alla preparazione;
2° il nome di ciascun prodotto di cui viene autorizzata la preparazione e la vendita;
3° il nome del direttore tecnico dell'istituto;
4° il prezzo fisso di vendita al pubblico.
Fanno parte integrante del decreto, in alligati, l'etichetta e gli stampati illustrativi che potranno accompagnare il prodotto. Ciascuno di tali alligati dovrà portare il visto del Ministero dell'interno.
L'emissione del predetto decreto è subordinata al pagamento delle tasse di cui ai nn. 2 e 3 della tabella annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.
Il decreto viene, a mezzo del Prefetto, notificato all'interessato e pubblicato, a spese di quest'ultimo, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-34