Regolamento›Titolo VII
Art. 30
In vigore dal 1 ott 1991
Salvo quanto fosse disposto da speciali convenzioni internazionali, sono estese alle specialità medicinali estere le disposizioni del presente regolamento, in quante sono applicabili.
I decreti di cui agli relativi alle specialità estere sono comunicati anche al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-30