Regolamento›Titolo VI
Art. 27
In vigore dal 1 ott 1991
L'autorizzazione concessa a norma dell' del R. deceto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, è revocata:
1° quando risulti che la specialità medicinale non corrisponde alla composizione dichiarata o alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;
2° quando la specialità sia dimostrata, dall'uso, nociva;
3° in caso di contravvenzione all';
4°) in caso di mancato pagamento della tassa, annua di cui alla tabella A, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.
La revoca può aver luogo anche soltanto per determinata serie e categorie della specialità.
Il decreto di revoca della registrazione viene notificate all'interessato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno e comunicate alle Prefetture del Regno per le conseguenti partecipazioni agli ordini sanitari delle rispettive circoscrizioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-27