RegolamentoTitolo VIII

Art. 31

In vigore dal 1 ott 1991
La domanda di autorizzazione a preparare per la vendita uno o più prodotti di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, deve contenere, oltre i dati prescritti dal regolamento 18 giugno 1905, n. 407, l'indicazione del prezzo fisso di vendita al pubblico e di quello al farmacista. La differenza tra i due prezzi deve essere tale da assicurare al farmacista un utile non inferiore al 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico. Alla domanda dovranno essere inoltre alligati n. 3 esemplari della etichetta e degli stampati con cui ogni prodotto verrà messo in commercio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-31

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