RegolamentoTitolo VIII

Art. 32

In vigore dal 1 ott 1991
L'etichetta per la vendita dei prodotti di cui all' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, deve contenere, oltre le indicazioni prescritte dall' del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, anche: 1° la data e il numero del decreto col quale il Ministero dell'interno ha autorizzata la preparazione del prodotto; 2° l'indicazione della natura del prodotto contenuto e, ove ne sia il caso, dei componenti; 3° il prezzo fisso di vendita al pubblico in moneta nazionale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-32

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