Regolamento›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 1 ott 1991
Agli effetti dell' del R. decreto legge 7 agosto 1925, n.1732, e dei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'annessa tabella A, costituiscono serie di una stessa specialità le preparazioni che, avendo la stessa forma e gli stessi componenti, variano soltanto nelle dosi di questi.
Costituiscono categorie di una stessa specialità le preparazioni che, avendo gli stessi componenti, variano fra loro nella forma.
Si possono considerare inoltre come appartenenti a categorie di una stessa specialità le preparazioni che, sentita la Commissione di cui all', non presentano modificazioni sostanziali od importanti alla formula fondamentale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-12