RegolamentoTitolo II

Art. 16

In vigore dal 1 ott 1991
Salva l'ipotesi di cui all'art. 166 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministero provvede sulla domanda di registrazione dopo aver accertato che il richiedente è stato autorizzato alla produzione della specialità medicinale nella propria officina ai sensi del precedente . Le spese per ispezioni eventualmente occorrenti per tale accertamento sono a carico del richiedente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo