Regolamento›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 29 apr 1927
I prodotti terapeutici semplici e quelli composti, preparati secondo le formule prescritte dalla farmacopea ufficiale, non possono essere messi in commercio con nome diverso da quello indicato nella Farmacopea ufficiale o come specialità medicinali a meno che abbiano le caratteristiche di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-11