Regolamento›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 1 ott 1991
Agli effetti degli del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sono considerate officine produttrici di specialità medicinali anche quelle in cui vengono eseguite soltanto le operazioni terminali occorrenti per metterle in commercio, quante volte queste possano essere acconsentite su parere della Commissione di cui all'. Tali officine e i riispettivi prodotti sono sottoposti alle tasse di cui alla tabella A annessa al citato Regio decreto-legge.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-7