Regolamento›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 1 ott 1991
L'autorizzazione a produrre specialità medicinali è concessa con decreto del Ministero dell'interno nel quale sono riportati:
1° il nome e cognome della persona o il nome della ditta che viene autorizzata alla produzione;
2° la sede dell'officina;
3° il nome, cognome e titolo accademico del direttore tecnico responsabile;
4° le condizioni particolari alle quali debba o possa essere vincolata l'autorizzazione.
Il rilascio del decreto di autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di cui al n. 2 della tabella A, annessa al decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-4