Regolamento›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 1 ott 1991
Ogni cambiamento nella direzione tecnica dell'officina ed ogni variazione nel numero delle persone in essa impiegate, escluso il personale di amministrazione, debbono essere notificati al Ministero dell'interno.
Agli effetti della tabella A annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sarà sempre dovuta la differenza, tra la tassa pagata e quella maggiore corrispondente all'aumentato numero delle persone impiegate, escluso il personale di amministrazione; mentre nessuna restituzione di tassa verrà fatta quando diminuisca il numero delle persone adibite all'officina.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-5