RegolamentoTitolo II

Art. 10

In vigore dal 29 apr 1927
I prodotti terapeutici, semplici o composti, preparati dal farmacista a dose o forma di medicamento nella propria farmacia per la vendita diretta al pubblico nella farmacia stessa, non sono specialità medicinali agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, ma vengono considerati I come specialità qualora siano confezionati come al n. 1 del precedente , o sia ad essi assegnato un nome speciale che costituisca marchio di fabbrica, ovvero di essi venga fatta pubblicità in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo