Regolamento›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 29 apr 1927
I prodotti terapeutici, semplici o composti, preparati dal farmacista a dose o forma di medicamento nella propria farmacia per la vendita diretta al pubblico nella farmacia stessa, non sono specialità medicinali agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, ma vengono considerati
I come specialità qualora siano confezionati come al n. 1 del precedente , o sia ad essi assegnato un nome speciale che costituisca marchio di fabbrica, ovvero di essi venga fatta pubblicità in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-10