Regolamento›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 1 ott 1991
L'officina per la produzione di specialità medicinali deve rispondere alle seguenti condizioni:
1° essere provveduta di locali adatti e adibiti esclusivamente alla produzione di medicinali;
2° essere fornita di tutti gli apparecchi e mezzi tecnici adeguati allo scopo;
3° essere diretta ed assistita da persona munita di laurea in chimica o in chimica e farmacia o diploma in farmacia e regolarmente inscritta nell'albo professionale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-2