RegolamentoTitolo II

Art. 17

In vigore dal 1 ott 1991
La registrazione agli effetti del' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, è negata: 1° quando la specialità, per la composizione qualitativa o quantitativa, possa ritenersi non corrispondente al valore terapeutico denunziato nella domanda; 2° quando l'etichetta e gli stampati per la pubblicità contengano dichiarazioni dirette ad attribuire alla specialità effetti terapeutici che non possiede; 3° quando la specialità abbia o siano ad essa attribuite proprietà anticoncezionali o intese a turbare il corso fisiologico della gestazione, o a recare, in qualsiasi modo, offese alla morale e al buon costume; 4° quando alla specialità siano attribuite virtù terapeutiche di sicuro effetto contro il cancro, il lupus, la tisi polmonare e quelle altre malattie che verranno determinate con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-17

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