RegolamentoTitolo II

Art. 20

In vigore dal 1 ott 1991
È vietato, nel confezionamento di specialità medicinali, l'uso di etichette e stampati illustrativi, che non corrispondano a quelli approvati dal Ministero dell'interno col decreto di registrazione. Nessun annunzio di pubblicità per specialità medicinali può essere fatto a mezzo della pubblica stampa o portate in qualsiasi modo a conoscenza del pubblico se non porti il numero di registrazione, di cui all'art.18, n. 3, e se sia in contrasto con la disposizione di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell' e non sia stato approvato dal Prefetto. I contravventori alle disposizioni di cui nel presente articolo cadono sotto il disposto degli , n. 3, e 35, n. 4, salve le sanzioni portate da altre leggi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-20

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