RegolamentoTitolo IV

Art. 24

In vigore dal 1 ott 1991
Il Ministero dell'interno la facoltà di procedere alla ispezione delle officine autorizzate a produrre specialità medicinali, e a nuove analisi delle specialità medicinali registrate. Il prelevamento di campioni per tali analisi può essere fatto sia presso le officine di produzione, sia presso i depositi sia presso le farmacie in cui se ne effettua la vendita. Le ispezioni ordinate dal Ministero dell'interno si effettuato turno con le modalità e le garanzie determinate dal disposto degli del regolamento per la esecuzione della legge sulle farmacie, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-24

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