RegolamentoTitolo III

Art. 23

In vigore dal 1 ott 1991
Per qualsiasi modificazione negli accessori della specialità, che non ne varia il nome o la composizione, dovrà farsi domanda in conformità dell'. Il Ministero dell'interno provvede su tale domanda in conformità delle disposizioni contenute nell'. Non è dovuta, in questo caso, la tassa di cui al n.4 della tabella. A, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-23

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