Regolamento›Titolo VI
Art. 28
In vigore dal 1 ott 1991
Qualora concorrano gli estremi per la revoca della registrazione, il Ministro dell'interno ha facoltà, ove a suo giudizio si imponga l'urgenza di provvedere, di proibire la vendita al pubblico delle specialità medicinali e di far procedere al temporaneo sequestro di esse a norma dell' della legge 22 maggio 1913, n. 468.
Anche in questo caso la revoca della registrazione viene pronunziata a norma dell'articolo precedente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-28